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Avviso: Proroga sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Pubblicata il 09/04/2020

AVVISO PUBBLICO
 
Sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, reperibile al seguente LINK
 
SI INFORMA CHE AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.L. 23/2020
in vigore dalla data del 9 aprile 2020
i termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
(di cui all’art. 103 del d.l. n. 18/2020)

sono prorogati al 15 maggio 2020
 
Si riporta l’estratto dell’art. 103 del d.l. n. 18/2020 con l’inserimento dei nuovi termini:
 
Art. 103
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 maggio 2020 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonchè dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonchè di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 maggio 2020 15 aprile 2020.


Oppeano, lì 9 aprile 2020 

Il Sindaco
F.to rag. Pietro Luigi Giaretta

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Allegato AvvisoSospensioneProcedimenti_15052020.pdf 206.63 KB

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