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IMU 2021

L'Ente non è responsabile di eventuali errori derivanti dall'inserimento di dati non esatti o da errate interpretazioni della procedura o della normativa. Si consiglia di verificare sempre le aliquote come da delibere comunali (soprattutto per gli anni precedenti al 2021).

NOTA PER L'UTENTE: per chi usufruisce dell'agevolazione di USO GRATUITO ai parenti di primo grado in linea retta (base imponibile 50%), selezionare l'opzione ALTRI IMMOBILI e successivamente selezionare la scelta dal menù a tendina "PROPRIETARIO/COMODATARIO" --> (Proprietario con comodatario in possesso dei requisiti);


IMU anno 2021

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

  • le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.
Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

 

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

TIPOLOGIA ALIQUOTE CODICI TRIBUTO QUOTA COMUNE CODICI TRIBUTO QUOTA STATO
Immobili destinati ad ABITAZIONE PRINCIPALE, (SOLO categorie catastali A1, A8 e A9), e relative PERTINENZE, come definiti dall’art. 1 commi 740 e 741 lett. b) e c) della Legge. n. 160/2019.
(DETRAZIONE € 200,00 Abitaz.princ. e pertinenze)
5,7 per mille
(€ 200,00 detrazione)
3912  
Immobili ad uso abitativo degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli (IACP) (art. 93 del DPR n.616/1977); 0,00 per mille 3918  
TERRENI 10 per mille 3914  
AREE EDIFICABILI 10 per mille 3916  
FABBRICATI categorie catastali D 10,4 per mille 3930 3925
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1,00 per mille 3913  
“BENI MERCE” Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, come definiti dall’art. 1 commi 751 della Legge. n. 160/2019 1,9 per mille 3939  
TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI FABBRICATO 10,2 per mille 3918  
IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE MODELLO F24. (Codice catastale comune G080)

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate:
  • Prima rata, 50%, entro il 16 giugno;
  • Seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre. 
È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
La rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre.
Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso (includendo l'eventuale conguaglio anche sulla prima rata con le aliquote deliberate nell’anno).

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19

La legge di Bilancio 2021 ha stabilito l’esonero dal pagamento della prima rata IMU 2021 con riferimento alle seguenti fattispecie:
  • per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020. (L’articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU).
  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.
  • per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal D.L. n. 41 del 22/03/2021, art. 1 commi dal 1 al 4 (cosidetto D.L. "Sostegni").
Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
PENSIONATI ESTERI

Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’IMU dovuta.
 

Esenzione IMU in favore dei proprietari locatori (Art. 4 ter) con convalida di sfratto per morosità

E’ stata introdotta una norma che esenta dall’IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è 2 sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione IMU per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021.
 

TABELLA RIEPILOGATIVA CON ESENZIONI/AGEVOLAZIONI DISPOSTE NELL'EMERGENZA COVID-19 PER GLI ANNI 2020 E 2021 


Si riportano di seguito le delibere relative all'anno 2021.

AVVISO IMU 2021

DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2021

DELIBERA VALORI AREE EDIFICABILI 2021

STIMA VALORI AREE EDIFICABILI 2021


CONSULTAZIONE RENDITE CATASTALI AGENZIA DELLE ENTRATE

MODULISTICA


Regolamento per l'applicazione della nuova IMU

Regolamento generale delle Entrate Comunali


N.B. L'accertamento con adesione viene regolamentato dal 2020 all'interno del Regolamento Generale delle Entrate Comunali

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