Città di Oppeano
Portale Istituzionale

Seguici su

IMU 2022

L'Ente non è responsabile di eventuali errori derivanti dall'inserimento di dati non esatti o da errate interpretazioni della procedura o della normativa. Si consiglia di verificare sempre le aliquote come da delibere comunali (soprattutto per gli anni precedenti al 2021).

NOTA PER L'UTENTE: per chi usufruisce dell'agevolazione di USO GRATUITO ai parenti di primo grado in linea retta (base imponibile 50%), selezionare l'opzione ALTRI IMMOBILI e successivamente selezionare la scelta dal menù a tendina "PROPRIETARIO/COMODATARIO" --> (Proprietario con comodatario in possesso dei requisiti);


IMU anno 2022

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

  • le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.
Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

 

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

TIPOLOGIA ALIQUOTE CODICI TRIBUTO QUOTA COMUNE CODICI TRIBUTO QUOTA STATO
Immobili destinati ad ABITAZIONE PRINCIPALE, (SOLO categorie catastali A1, A8 e A9), e relative PERTINENZE, come definiti dall’art. 1 commi 740 e 741 lett. b) e c) della Legge. n. 160/2019.
(DETRAZIONE € 200,00 Abitaz.princ. e pertinenze)
5,7 per mille
(€ 200,00 detrazione)
3912  
Immobili ad uso abitativo degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli (IACP) (art. 93 del DPR n.616/1977); 0,00 per mille 3918  
TERRENI 10 per mille 3914  
AREE EDIFICABILI 10 per mille 3916  
FABBRICATI categorie catastali D 10,4 per mille 3930 3925
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1,00 per mille 3913  
“BENI MERCE” Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, come definiti dall’art. 1 commi 751 della Legge. n. 160/2019 ESENTI 3939  
TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI FABBRICATO 10,2 per mille 3918  
IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE MODELLO F24. (Codice catastale comune G080)

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate:
  • Prima rata, 50%, entro il 16 giugno;
  • Seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre. 
È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
La rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre.
Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso (includendo l'eventuale conguaglio anche sulla prima rata con le aliquote deliberate nell’anno).

IMU: tutte le novità del 2022

Alcune delle novità sottostanti derivano da norme del 2020/21 con decorrenza prevista però dall'anno di imposta 2022.
  • RIDUZIONE IMU IMMOBILI ALL'ESTERO

    Art. 1, comma 743, della Legge 234/2021

    Limitatamente all'annualità 2022, la misura dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta al 37,5 per cento.

    L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

    Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%.

    ESENZIONE IMU "IMMOBILI MERCE” 

    Art. 1, comma 751, della L. 160/20219

    A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.

    Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

    ABITAZIONE PRINCIPALE 

    Art. 5-decies del DL 146/2021, conv. nella L. 215/2021

    La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

    La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. 

    ESENZIONE IMMOBILI DELLA CATEGORIA CATASTALE D3

    Art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del DL 104/2020

    Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

TABELLA RIEPILOGATIVA CON ESENZIONI/AGEVOLAZIONI DISPOSTE NELL'EMERGENZA COVID-19 PER GLI ANNI 2020 E 2021 


Nuova Dichiarazione IMU 2022: le novità del modello e le esenzioni

Il Decreto Semplificazioni approvato in Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022  e ss.mm.ii (Art. 3, c. 1, D.L. 198/2022)  ha disposto la proroga della scadenza per l'invio della dichiarazione IMU per l’anno in corso, 30 giugno 2023.

Con il decreto direttoriale del MEF del 29 luglio 2022 , sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2022, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU, da compilare e  trasmettere ai Comuni, e le relative istruzioni.


La dichiarazione IMU deve essere trasmessa dai tutti i soggetti passivi possessori di immobili, il cui possesso abbia subito variazioni rispetto all'anno precedente. Non si deve fare ogni anno, ma solo nel caso cui l'immobile abbia subito variazioni.

Vi è da segnalare innanzitutto che il nuovo modello reca due quadri:
il quadro A relativo all'IMU;
il quadro B relativo all'IMPI* ;
*Si specifica che Il Quadro B è finalizzato a identificare le piattaforme marine e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale, ubicati nel mare territoriale. Pertanto per il nostro Comune non sussiste la fattispecie e non va compilato.

Nel dettaglio nel quadro A per l'IMU si segnala il campo 14.
Deve essere barrato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per l’applicazione delle esenzioni ad esclusione di quelle collegate al Quadro temporaneo del campo 21.

Il campo 21 deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente ha usufruito di benefici fiscali derivanti dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti: 
art. 177 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
art. 78 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
artt. 9 e 9-bis del D. L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
art. 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; art. 6-sexies del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Da specificare che il riquadro "ANNOTAZIONI" del modello di dichiarazione IMU/IMPI viene utilizzato quando il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione intende comunicare elementi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel modello in esame oppure quando tale indicazione è richiesta direttamente da disposizioni di legge. 
 
In quest’ultimo caso le istruzioni elencano varie fattispecie e di seguito viene riportata quella relativa all'equiparazione all’abitazione principale.
Il contribuente, al fine di avere l'esenzione, attesta che si tratta di 
un’abitazione principale e che si sta effettuando la scelta di cui all’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, per cui le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
A tal fine sarà utilizzata la seguente frase:
“Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019”
 
Per tutte le altre novità si rimanda alla consultazione del modello di dichiarazione IMU e relative istruzioni.


Si riportano di seguito le delibere relative all'anno 2022.

DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022

DELIBERA VALORI AREE EDIFICABILI 2022

STIMA VALORI AREE EDIFICABILI 2022


CONSULTAZIONE RENDITE CATASTALI AGENZIA DELLE ENTRATE

MODULISTICA


Regolamento per l'applicazione della nuova IMU

Regolamento generale delle Entrate Comunali

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI SUI MANCATI O RITARDATI VERSAMENTI DI TRIBUTI


N.B. L'accertamento con adesione viene regolamentato dal 2020 all'interno del Regolamento Generale delle Entrate Comunali
torna all'inizio del contenuto