L’Ente non è responsabile di eventuali errori derivanti dall’inserimento di dati non esatti o da errate interpretazioni della procedura o della normativa. Si consiglia di verificare sempre le aliquote come da delibere comunali (soprattutto per gli anni precedenti al 2021).
NOTA PER L’UTENTE: per chi usufruisce dell’agevolazione di USO GRATUITO ai parenti di primo grado in linea retta (base imponibile 50%), selezionare l’opzione ALTRI IMMOBILI e successivamente selezionare la scelta dal menù a tendina “PROPRIETARIO/COMODATARIO” –> (Proprietario con comodatario in possesso dei requisiti);
Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono escluse dal pagamento:
- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.
Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO
TIPOLOGIA | ALIQUOTE | CODICI TRIBUTO QUOTA COMUNE | CODICI TRIBUTO QUOTA STATO |
Immobili destinati ad ABITAZIONE PRINCIPALE, (SOLO categorie catastali A1, A8 e A9), e relative PERTINENZE, come definiti dall’art. 1 commi 740 e 741 lett. b) e c) della Legge. n. 160/2019. (DETRAZIONE € 200,00 Abitaz.princ. e pertinenze) |
5,7 per mille (€ 200,00 detrazione) |
3912 | |
Immobili ad uso abitativo degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli (IACP) (art. 93 del DPR n.616/1977); | 0,00 per mille | 3918 | |
TERRENI | 10 per mille | 3914 | |
AREE EDIFICABILI | 10 per mille | 3916 | |
FABBRICATI categorie catastali D | 10,4 per mille | 3930 | 3925 |
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1,00 per mille | 3913 | |
“BENI MERCE” Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, come definiti dall’art. 1 commi 751 della Legge. n. 160/2019 | ESENTI | 3939 | |
TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI FABBRICATO | 10,2 per mille | 3918 | |
IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE MODELLO F24. (Codice catastale comune G080) |
Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate:
- Prima rata, 50%, entro il 16 giugno;
- Seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre.
È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
La rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre.
Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso (includendo l’eventuale conguaglio anche sulla prima rata con le aliquote deliberate nell’anno).
IMU: tutte le novità del 2022
Alcune delle novità sottostanti derivano da norme del 2020/21 con decorrenza prevista però dall’anno di imposta 2022.
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RIDUZIONE IMU IMMOBILI ALL’ESTERO Art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 Limitatamente all’annualità 2022, la misura dell’imposta municipale propria (IMU) è ridotta al 37,5 per cento. L’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%.
ESENZIONE IMU “IMMOBILI MERCE” Art. 1, comma 751, della L. 160/20219 A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
ABITAZIONE PRINCIPALE Art. 5-decies del DL 146/2021, conv. nella L. 215/2021 La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale.
ESENZIONE IMMOBILI DELLA CATEGORIA CATASTALE D3 Art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del DL 104/2020 Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
Nuova Dichiarazione IMU 2022: le novità del modello e le esenzioni
Il Decreto Semplificazioni approvato in Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022 e ss.mm.ii (Art. 3, c. 1, D.L. 198/2022) ha disposto la proroga della scadenza per l’invio della dichiarazione IMU per l’anno in corso, 30 giugno 2023.
Con il decreto direttoriale del MEF del 29 luglio 2022 , sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2022, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU, da compilare e trasmettere ai Comuni, e le relative istruzioni.
La dichiarazione IMU deve essere trasmessa dai tutti i soggetti passivi possessori di immobili, il cui possesso abbia subito variazioni rispetto all’anno precedente. Non si deve fare ogni anno, ma solo nel caso cui l’immobile abbia subito variazioni.
Nel dettaglio nel quadro A per l’IMU si segnala il campo 14.
Deve essere barrato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per l’applicazione delle esenzioni ad esclusione di quelle collegate al Quadro temporaneo del campo 21.
Il contribuente, al fine di avere l’esenzione, attesta che si tratta di un’abitazione principale e che si sta effettuando la scelta di cui all’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, per cui le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
A tal fine sarà utilizzata la seguente frase: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019”
Si riportano di seguito le delibere relative all’anno 2022.
DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022
DELIBERA VALORI AREE EDIFICABILI 2022
STIMA VALORI AREE EDIFICABILI 2022
CONSULTAZIONE RENDITE CATASTALI AGENZIA DELLE ENTRATE
Regolamento per l’applicazione della nuova IMU
Regolamento generale delle Entrate Comunali
N.B. L’accertamento con adesione viene regolamentato dal 2020 all’interno del Regolamento Generale delle Entrate Comunali
Pagina aggiornata il 12/12/2024