L’Ente non è responsabile di eventuali errori derivanti dall’inserimento di dati non esatti o da errate interpretazioni della procedura o della normativa. Si consiglia di verificare sempre le aliquote come da delibere comunali (soprattutto per gli anni precedenti).
NOTA PER L’UTENTE: per chi usufruisce dell’agevolazione di USO GRATUITO ai parenti di primo grado in linea retta (base imponibile 50%), selezionare l’opzione ALTRI IMMOBILI e successivamente selezionare la scelta dal menù a tendina “PROPRIETARIO/COMODATARIO” –> (Proprietario con comodatario in possesso dei requisiti);
Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono escluse dal pagamento:
- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.
Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO
TIPOLOGIA | ALIQUOTE | CODICI TRIBUTO QUOTA COMUNE | CODICI TRIBUTO QUOTA STATO |
Immobili destinati ad ABITAZIONE PRINCIPALE, (SOLO categorie catastali A1, A8 e A9), e relative PERTINENZE, come definiti dall’art. 1 commi 740 e 741 lett. b) e c) della Legge. n. 160/2019. (DETRAZIONE € 200,00 Abitaz.princ. e pertinenze) |
5,7 per mille (€ 200,00 detrazione) |
3912 | |
Immobili ad uso abitativo degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli (IACP) (art. 93 del DPR n.616/1977); | 0,00 per mille | 3918 | |
TERRENI | 10 per mille | 3914 | |
AREE EDIFICABILI | 10 per mille | 3916 | |
FABBRICATI categorie catastali D | 10,4 per mille | 3930 | 3925 |
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1,00 per mille | 3913 | |
“BENI MERCE” Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, come definiti dall’art. 1 commi 751 della Legge. n. 160/2019 | ESENTI | 3939 | |
TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI FABBRICATO | 10,2 per mille | 3918 | |
IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE MODELLO F24. (Codice catastale comune G080) |
Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate:
- Prima rata, 50%, entro il 16 giugno;
- Seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre.
È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
La rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre.
Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso (includendo l’eventuale conguaglio anche sulla prima rata con le aliquote deliberate nell’anno).
CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO – PRECISAZIONI
Le agevolazioni IMU per i contratti a canone concordato si applicano in TUTTI i comuni dove ci sono gli accordi con organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
Il Comune di Oppeano non ha sottoscritto accordi con organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
Per usufruire delle agevolazioni ai fini IMU è obbligatoria l’attestazione delle organizzazioni firmatarie dell’accordo.
Nuova Dichiarazione IMU/IMPI: le novità del modello e le esenzioni
Con il decreto direttoriale del MEF del 29 luglio 2022 , sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2022, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU, da compilare e trasmettere ai Comuni, e le relative istruzioni.
La dichiarazione IMU deve essere trasmessa dai tutti i soggetti passivi possessori di immobili, il cui possesso abbia subito variazioni rispetto all’anno precedente. Non si deve fare ogni anno, ma solo nel caso cui l’immobile abbia subito variazioni.
- il quadro A relativo all’IMU;
- il quadro B relativo all’IMPI* ;
Nel dettaglio nel quadro A per l’IMU si segnala il campo 14.
Deve essere barrato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per l’applicazione delle esenzioni ad esclusione di quelle collegate al Quadro temporaneo del campo 21.
Il contribuente, al fine di avere l’esenzione, attesta che si tratta di un’abitazione principale e che si sta effettuando la scelta di cui all’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, per cui le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
A tal fine sarà utilizzata la seguente frase: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019”
– Art. 13 D.L. 201/2011 nella parte in cui stabilisce che: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
– Art. 13, comma 2, quinto periodo, D.L. 201/2011 «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile»;
– Art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
– Art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall’art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, nella parte in cui si stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare».
e che pertanto la NUOVA DISCIPLINA e i nuovi requisiti per l’AGEVOLAZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE, stabiliti da tale Sentenza, sono i seguenti:
- Resta fermo che solo una unità immobiliare può essere abitazione principale per il contribuente;
- L’abitazione principale è quella di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore (e non più anche del suo nucleo familiare);
- Due coniugi che hanno residenze anagrafiche e dimore abituali in 2 abitazioni differenti (sia nello stesso comuni che in comuni diversi) possono beneficiare entrambi dell’agevolazione IMU;
- Resta fermo che le «seconde case» delle coppie unite in matrimonio o le unioni civili NON possono usufruire dell’agevolazione;
- Se i due coniugi hanno residenze diverse ma la stessa dimora abituale l’esenzione spetta solo una volta;
- Due coniugi con residenza anagrafica in due immobili di proprietà possono beneficiare della doppia agevolazione solo se hanno dimore abituali separate;
- L’onere probatorio grava sul contribuente che invoca l’agevolazione: deve dimostrare che l’unità immobiliare è destinata a dimora abituale; la presenza della residenza anagrafica costituisce una presunzione (per dimostrare la propria dimora abituale oltre ai dati sulla somministrazione di energia elettrica, gas, servizi idrici, può essere presentato, quale documentazione comprovante anche, ad esempio: la scelta del medico di base, l’ubicazione del luogo di lavoro, l’iscrizione alla scuola/università dei figli, ecc…
Si riportano di seguito le delibere relative all’anno 2023.
DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2023
DELIBERA VALORI AREE EDIFICABILI 2023
STIMA VALORI AREE EDIFICABILI 2023
PER VERIFICARE LA ZONIZZAZIONE P.R.G. DELLA PROPRIA AREA SI PUO’ CONSULTARE IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE IN HOME PAGE DEL SITO
CONSULTAZIONE RENDITE CATASTALI AGENZIA DELLE ENTRATE
Regolamento per l’applicazione della nuova IMU
Regolamento generale delle Entrate Comunali
N.B. L’accertamento con adesione viene regolamentato dal 2020 all’interno del Regolamento Generale delle Entrate Comunali
Pagina aggiornata il 12/12/2024