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Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

NON DI COMPETENZA DEI COMUNI

Art. 28 del D.Lgs. n. 33/2013

Pubblicita'  dei  rendiconti  dei  gruppi  consiliari   regionali   e   provinciali

  1. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari  regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite  o  assegnate  a ciascun  gruppo,  con  indicazione  del  titolo  di  trasferimento  e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi'  pubblicati  gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

  2. La mancata pubblicazione dei rendiconti  comporta  la  riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.
 

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